Farmacia


La FARMACIA LA.LI.FAR. nasce nel 1999 e viene ristrutturata nel 2001 utilizzando colori pastello di diverse tonalità di verde acqua che la caratterizzano e la rendono particolare ed unica.
La dott.ssa Lilia Lauciani, titolare, con il supporto solido della sua famiglia e dei suoi validi collaboratori, intende tramandare la tradizione del ruolo del farmacista, attento, gentile, paziente e professionale nell’offrire il consiglio giusto e la corretta dispensazione di farmaci su ricetta del edico a tutela della salute.
Tutti i farmacisti dello staff seguono corsi di aggiornamento su vari argomenti, in modo da essere sempre pronti e preparati sulle ultime ricerche in campo scientifico e medico.
Vasi antichi, quadri di piante officinali, un comodo divanetto all’ingresso e l’ordine nell’esposizione dei prodotti, divisi per settori, aggiungono armonia ed eleganza alla farmacia e la rendono un luogo dove poter trovare uno stabile punto di riferimento per la salute, dove il rispetto della tradizione e la costante ricerca di modernità e di evoluzione si incontrano.
La farmacia dedica particolare attenzione al BENESSERE DEL CORPO con un settore molto ampio riservato all’ALIMENTAZIONE dove poter trovare prodotti dietetici, biologici, tisane ed integratori oltre la possibilità di ricevere consigli nutrizionali gratuiti sulla strategia nutrizionale Zona del dott. Barry Sears forniti dalla dott.ssa Lilia Lauciani, farmacista e nutrizionista, sportiva e abilitata Zone Consultant.
Gli studi conseguiti dalla Dott.ssa Lilia Lauciani sono indirizzati verso il raggiungimento della LONGEVITA’ IN SALUTE e sull’azione che ha l’EPIGENETICA, cioè il corretto stile di vita, sulla GENETICA.
Questi studi riguardano la lotta contro il fumo, l’alcool, le droghe e l’abuso dei farmaci e i 4 PILASTRI DELLA LONGEVITA’ IN SALUTE : ALIMENTAZIONE, INTEGRAZIONE, ATTIVITA’ FISICA, RILASSAMENTO MENTALE.
La LINEA COSMETICA del NOSTRO LABORATORIO di Belluno, ricca di creme per il viso e per il corpo e la linea trucco, completa il percorso verso il raggiungimento di una ottima forma fisica unita alla bellezza.
Altri servizi offerti dalla farmacia sono l’ ECG elettrocardiogramma e la misurazione della PRESSIONE ARTERIOSA.
La nostra farmacia è stata inserita nell’elenco delle strutture che provvedono al servizio di consegna a domicilio di farmaci in caso di gravi malattie o disabilità.
Chiamando la Federfarma al numero verde 800 189 521 sarete messi in contatto con noi o con la farmacia più vicina.
E’ attivo il servizio di E-COMMERCE, in modo da poter inviare velocemente ovunque i nostri PRODOTTI, con puntualità, pulizia, trasparenza.
Per qualsiasi informazione potete scrivere a info@farmacialalifar.it
CODICE DEONTOLOGICO
approvato dal consiglio nazionale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani il 19 giugno 2007
Art. 3
2. Il farmacista partecipa a campagne di prevenzione e di educazione sanitaria promosse o organizzate dalle competenti Autorità di concerto con la Federazione Nazionale degli Ordini dei farmacisti o con l’Ordine provinciale.
CAPO II – OBBLIGHI PROFESSIONALI DEL FARMACISTA
Art. 19
Dovere di collaborazione e comunicazione
1. Il farmacista ha l’obbligo di prestare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con l’Ordine professionale.
2. Il farmacista ha l’obbligo di segnalare all’Ordine di appartenenza ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti contrari alle disposizioni che disciplinano l’esercizio della professione o comunque non conformi ai principi della deontologia professionale.
Art. 20
Principi
1. La pubblicità della professione di farmacista e l’informazione sanitaria sono consentite nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza. Contestualmente all’attivazione della pubblicità, il farmacista è tenuto a trasmetterne il contenuto all’Ordine di appartenenza.
2. Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre professioni sanitarie o di strutture sanitarie.
3. Il farmacista non può accettare né proporre l’esposizione di comunicazioni pubblicitarie relative alla propria farmacia ovvero all’esercizio di cui all’art. 5 della Legge 248/2006, negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socio-assistenziali.
4. La pubblicità della farmacia è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza a tutela e nell’interesse dei cittadini.
5. E’ conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati.
Principi di comportamento
1. Il farmacista che esercita la propria attività nell’industria farmaceutica deve tutelare la propria autonomia e indipendenza professionale.
Farmacista informatore tecnico scientifico
1. Il farmacista informatore tecnico scientifico deve promuovere la corretta conoscenza dei farmaci sulla base di esclusive valutazioni scientifiche.
Art. 31
Rapporti con gli altri sanitari e colleghi
1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private deve agire su un piano di pari dignità e autonomia con gli altri sanitari e colleghi con i quali deve instaurare rapporti di costruttiva collaborazione professionale, nel rispetto dei reciproci ruoli.
2. Nei rapporti con i colleghi di farmacie pubbliche o private deve favorire lo scambio di informazioni che possano consentire la realizzazione di un’assistenza farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie nel tempo e nei luoghi in cui si opera.
Art. 32
Controllo sulla dispensazione dei medicinali
1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private deve vigilare scrupolosamente affinché, ove sia prevista la dispensazione diretta del farmaco al paziente, questa sia effettuata soltanto da farmacisti e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11. Deve altresì curare che la dispensazione dei farmaci, su richiesta nominativa per uno specifico paziente con piano terapeutico o in “dose unitaria”, avvenga, dalle strutture farmaceutiche di propria competenza alle Unità Operative, sotto il diretto controllo e la personale responsabilità di un farmacista.
Art. 33
Doveri del direttore tecnico responsabile
1. Il farmacista che opera nella distribuzione intermedia deve assicurare che tutti i medicinali siano conservati e trasportati nelle condizioni idonee. Egli garantisce che i medicinali siano ceduti esclusivamente a soggetti autorizzati alla distribuzione all’ingrosso o alla vendita diretta di medicinali, alle farmacie e agli esercizi di cui all’art. 5 della Legge 248/2006 autorizzati dalla legge.
Art. 34
Vendita di medicinali tramite internet
1. Non è consentita al farmacista la cessione, tramite Internet o altre reti informatiche, di medicinali, sia su prescrizione, sia senza obbligo di prescrizione, anche omeopatici, in conformità alle direttive della UE e delle linee guida dell’OMS, fatte salve le specifiche normative nazionali.
Art. 35
Prodotti diversi dai medicinali
1. Nell’attività di vendita di prodotti diversi dai medicinali, il farmacista ha l’obbligo di agire in conformità con il ruolo sanitario svolto, nell’interesse della salute del cittadino e dell’immagine professionale del farmacista.
Art. 36
Riservatezza e segreto professionale
1. La conservazione del segreto su fatti e circostanze dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza per ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico è un imprescindibile dovere morale, che il farmacista deve esigere anche dagli incaricati del trattamento dei dati personali.
Art. 37
Infrazioni al Codice Deontologico e potestà disciplinare dell’Ordine
1. E’ fatto obbligo agli Ordini di divulgare le disposizioni contenute nel presente Codice deontologico, di promuoverne la conoscenza e di verificarne il rispetto.
2. Le infrazioni al presente Codice deontologico sono valutate in sede disciplinare dal Consiglio Direttivo dell’Ordine di appartenenza.
3. Il farmacista è sottoposto alla vigilanza deontologica da parte dell’Ordine nel cui ambito provinciale esercita l’attività professionale.
4. L’Ordine professionale può convocare i farmacisti esercenti nell’ambito della provincia di sua competenza, avendo cura di informare il presidente dell’Ordine presso cui il sanitario è iscritto.
5. E’ sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico nonché di provvedimenti o ordinanze legittimamente emanati dalle competenti autorità per ragioni di igiene o sanità pubblica.
6. E’ sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio della professione e comunque qualsiasi comportamento che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino.
Testo approvato dal Consiglio Nazionale il 15.12.2005
GIURO
I
DI ESERCITARE L’ARTE FARMACEUTICA IN LIBERTÀ E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E DI COMPORTAMENTO, IN SCIENZA E COSCIENZA E NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DELLE NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE;
II
DI DIFENDERE IL VALORE DELLA VITA CON LA TUTELA DELLA SALUTE FISICA E PSICHICA DELLE PERSONE E IL SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA COME FINI ESCLUSIVI DELLA PROFESSIONE, AD ESSI ISPIRANDO OGNI MIO ATTO PROFESSIONALE CON RESPONSABILITÀ E COSTANTE IMPEGNO SCIENTIFICO, CULTURALE E SOCIALE, AFFERMANDO IL PRINCIPIO ETICO DELL’UMANA SOLIDARIETÀ;
III
DI ASSISTERE TUTTI COLORO CHE RICORRERANNO ALLA MIA OPERA PROFESSIONALE CON SCRUPOLO, ATTENZIONE E DEDIZIONE, SENZA ALCUNA DISTINZIONE DI RAZZA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ, CONDIZIONE SOCIALE E IDEOLOGIA POLITICA E NEL PIÙ RIGOROSO RISPETTO DELLA LORO DIGNITÀ;
IV
DI AFFIDARE LA MIA REPUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ALLE MIE CAPACITÀ PROFESSIONALI E ALLE DOTI MORALI DI CUI SAPRÒ DARE PROVA E DI EVITARE, ANCHE AL DI FUORI DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE, OGNI ATTO E COMPORTAMENTO CHE POSSANO LEDERE IL PRESTIGIO, LA DIGNITÀ E IL DECORO DELLA PROFESSIONE FARMACEUTICA.
LO GIURO